L'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Decreto Trasparenza"), introduce la nozione di "accesso civico", con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Il legislatore stabilisce, in sostanza:

  1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, così come modificato dal presente decreto.
  6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
  7. L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990: per l'oggetto, poichè l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria; per la modalità, perchè mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna ed è completamente gratuito.

Accesso civico ai sensi dell'art.5, come modificato e integrato dal d.lgs 97/2016

Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 97/2016 conosciuto come F.O.I.A. ("Freedom of Information Acts") che ha profondamento innovato la disciplina sulla trasparenza introdotta con il D. Lgs. 33/2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; tra le nuove norme, particolarmente incisiva è la disciplina sull'Accesso Civico di cui all'art. 5 (Accesso civico a dati e documenti) e 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) che introducono, a decorrere dal 23 dicembre 2016, due diverse tipologie di accesso da non confondere con l'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990.

Ne consegue che attualmente sussistono le seguenti diverse discipline di accesso agli atti, documenti, dati e informazioni:

  • l'accesso documentale (informale o formale) di cui alla L. 241/90, che concerne i documenti amministrativi.
    Può essere esercitato da parte di chi (privato o portatore di interesse diffuso) vi abbia un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili le eventuali domande di accesso ai documenti finalizzate ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione;
  • l'accesso civico cd. semplice di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 33/2013esercitabile da chiunque e circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione come rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza;
  • l'accesso civico cd. generalizzato o FOIA, introdotto dall'art. 5, comma 2 del predetto D. Lgs. 33/2013, così come integrato dal D. Lgs. 97/2016, esercitabile da chiunque per ottenere dati, informazioni e documenti per il solo fatto che siano detenuti dall'amministrazione e indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione allo scopo di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Unico limite è la necessità di individuare eventuali controinteressati a cui dare comunicazione dell'accesso. In tal caso, il termine di 30 giorni per adempiere all'istanza è sospeso per i 10 giorni necessari ad acquisire il parere dei controinteressati.

Riguardo la nuova disciplina l'ANAC ha emanato in data 28/12/2016, con deliberazione n. 1309, apposite Linee guida concernenti la definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D. lgs. 33/2013.

E' in corso di attivazione, presso l'ERSU di Cagliari, alla luce delle linee guida ANAC, l'istituzione di un registro delle diverse richieste di accesso presentate.

Registro degli Accessi

Come l'Autorità raccomanda è in corso di realizzazione una raccolta organizzata delle richieste di accesso - Linee Guida ANAC FOIA (delibera 1309/2016)

Il Registro degli Accessi conterrà l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti/Accesso Civico" del sito web istituzionale dell'ERSU.

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